TASSA
DI STAZIONAMENTO
1. Non
sono soggette alla tassa di stazionamento
le unità da diporto rientranti nella
categoria dei natanti (unità da diporto
fino a metri 7,50, se a motore, e a metri
10,00, se a vela). Per questo tipo di unità
la tassa di stazionamento è stata
abrogata dalla legge n. 488 del 23.12.1999
(Finanziaria 2000). Inoltre, non sono soggette
alla tassa di stazionamento le unità
da diporto possedute e utilizzate da enti
e associazioni di volontariato esclusivamente
ai fini della prevenzione degli incidenti
in acqua, dell'assistenza e del soccorso.
In assenza di una normativa sulla disciplina
del volontariato, il Ministero con circolare
n. 262584 del 14.4.1997 (pubblicata nella
G.U. 135/1997) ha fornito le opportune precisazioni
per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione
dal pagamento della tassa di stazionamento
per tali unità.
2. La
tassa di stazionamento va pagata in relazione
alla lunghezza f.t. (fuori tutto), riportata
nella licenza di navigazione, quando l'unità
staziona, naviga o sia ancorata in acque
pubbliche (marittime o interne) anche se
assentite in concessione a privati (porti
turistici, darsene private ecc.). La ricevuta
deve essere tenuta a bordo (non è
previsto che debba essere esposta).
Tariffe (in vigore
dal 1° gennaio 1995 aggiornate al 1.1.2000)
1. L'importo annuale della tassa di stazionamento
per le navi e le imbarcazioni da diporto
è il seguente:
Nota: Nel
caso di iscrizione nei registri dei natanti
a motore, di lunghezza inferiore a m 7,50,
questi rientrano nella categoria delle imbarcazioni,
indipendentemente dalla lunghezza, e come
tali devono pagare la tassa di stazionamento
dell'importo fisso stabilito.
2. Per
le unità che stazionano in acqua
l'importo va versato, in unica soluzione,
per l'intero anno solare, entro il 31 maggio,
ovvero entro il giorno precedente all'effettiva
messa in acqua dell'unità, se successivo
a tale data.
3. L'importo
della tassa di stazionamento è ridotto
della metà per le navi e le imbarcazioni
a vela con motore ausiliario e di un terzo
per i motovelieri.
4. Gli
importi stessi sono altresì ridotti
del 15%, del 30% e del 45% dopo rispettivamente
5 anni, 10 anni, 15 anni dalla data di iscrizione
nei Registri o di costruzione, se più
favorevole, maturati alla data del versamento.
Con riferimento alla costruzione la data
di anzianità decorre dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello di costruzione.
Le riduzioni indicati ai punti 3 e 4 sono
cumulabili.
5. Per
le unità iscritte per la prima volta
nei registri il versamento della tassa annuale
va effettuato in ragione di tanti dodicesimi
quanti sono i mesi che intercorrono tra
il mese di iscrizione (compreso) e il dicembre
dello stesso anno. Esempio: per un'unità
iscritta il 29 giugno la tassa è
pari a 7/12 dell'importo annuale dovuto.
6. Per
le unità provenienti dai registri
nazionali o esteri iscritte per la prima
volta nei registri delle navi o imbarcazioni
da diporto, in alternativa a quanto previsto
al precedente punto 5, la tassa, se più
conveniente, può essere corrisposta
per l'intero anno solare ridotta per il
coefficiente di anzianità di cui
al punto 4.
7. La
tassa di stazionamento pagata per una specifica
unità (nave o imbarcazione) è
valida fino alla sua scadenza anche quando
interviene un passaggio di proprietà.
Nella fattispecie la ricevuta di pagamento
va consegnata al nuovo

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