GUIDE: IL CONCETTO DI LEASING
FINANZIARIO
Giuridicamente il leasing
finanziario è un contratto atipico,
non disciplinato espressamente dal Codice
Civile. In mancanza di una specifica normativa
giuridica, l'esatta definizione del rapporto
contrattuale è rimessa all'interpretazione
della Giurisprudenza, che tende a qualificare
il leasing finanziario come un istituto
giuridico autonomo.
La locazione finanziaria
(leasing) si sostanzia in un contratto tra
Concedente (Società di leasing) e
Utilizzatore che si perfeziona nelle seguenti
fasi:
l'Utilizzatore individua
un bene strumentale per la sua attività
;
stipula con il Concedente un contratto di
leasing;
il Concedente acquista il bene presso il
Fornitore e lo concede in locazione finanziaria
all' Utilizzatore, che ne dispone fino alla
scadenza del contratto, versando dei canoni
periodici;
la proprietà del bene, per tutta
la durata del contratto, è del Concedente.
La proprietà passa all' Utilizzatore,
a fine contratto, solo se lo stesso esercita
la facoltà di riscatto.
| 1 |
Utilizzatore
individua un bene presso
il Fornitore |
2 |
Utilizzatore
stipula un contratto
di leasing con la Società di
leasing |
3 |
La
Società di Leasing acquista |
4 |
La
Società di Leasing, concede l'uso
se esercita la facoltà di riscatto
acquista il del bene all' Utilizzatore |
| 5 |
A
fine locazione,
l'Utilizzatore
se esercita la facoltà di riscatto
acquista il bene
dalla Società di leasing |
L'OGGETTO DEL CONTRATTO:
Il contratto di leasing
ha come oggetto beni individuati e scelti
dall'Utilizzatore strumentali per l'esercizio
della propria attivita'.
LA SOCIETA' DI LEASING CONCEDE
IN LEASING:
beni mobili:
beni strumentali all'esercizio
di attività di impresa (macchine
per ufficio, macchine utensili, macchinari
indistruali, macchinari per l'edilizia,
macchine per stampa e arti grafiche, ecc.);
autoveicoli (singole auto
o parchi auto) e veicoli industriali;
imbarcazioni da diporto
beni immobili:
già edificati o
da costruire (capannoni, laboratori, stabilimenti,
uffici, negozi etc.).
I PRINCIPALI ELEMENTI
CONTRATTUALI:
Il canone di leasing,
che può essere determinato con estrema
flessibilità in funzione delle esigenze
dell'Utilizzatore, è rappresentato
da una somma prestabilita pagata dall'Utilizzatore,
il cui ammontare viene versato in quote
periodiche.
Il canone di leasing può essere fisso
per tutta la durata del contratto o "indicizzato",
cioè variabile in funzione di parametri
di natura finanziaria.
Facoltà di riscatto: alla
scadenza del contratto l'Utilizzatore può
divenire proprietario del bene pagando il
prezzo di riscatto concordato al momento
della stipula del contratto.

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